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27-03-2006 - DECRETO 13 marzo 2006 Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica p

DECRETO 13 marzo 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (GU n. 71 del 25-3-2006)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 13 marzo 2006
Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla
denominazione  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga», per la quale e' stata
inviata  istanza  alla  Commissione europea per la registrazione come
indicazione geografica protetta.
                        IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata dall'Associazione Produttori «Sedano
Bianco  di  Sperlonga», con sede in Sperlonga (Latina), piazza Europa
n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Sedano
Bianco  di  Sperlonga»,  ai  sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 63617 del 6 luglio 2005 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione Produttori «Sedano
Bianco  di  Sperlonga», ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della  stessa,  ai  sensi  dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE)
2081/92  come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n.   535/97  sopra  richiamato,  espressamente  esonerando  lo  Stato
italiano,  e  per  esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   indicazione   geografica   protetta,   ricadendo   la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Sedano
Bianco  di  Sperlonga»,  in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla   domanda   di   riconoscimento  della  indicazione  geografica
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
Produttori  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga», assicuri la protezione a
titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione «Sedano
Bianco di Sperlonga», secondo il disciplinare di produzione trasmesso
con  la  citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente
decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga».

      
                               Art. 2.
  La  denominazione  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga»  e' riservata al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso  all'organismo  comunitario  con nota n. 63617 del 6 luglio
2005 e allegato al presente decreto.

      
                               Art. 3.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata  registrazione comunitaria della denominazione «Sedano Bianco
di  Sperlonga»,  come  indicazione  geografica  protetta  ricade  sui
soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di
cui all'art. 1.

      
                               Art. 4.
  La protezione transitoria di cui all'art. 1, cessera' di esistere a
decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 marzo 2006
                                      Il direttore generale: La Torre

      
                                                             Allegato
                     Disciplinare di produzione
                   Indicazione Geografica Protetta
                 Sedano bianco di Sperlonga - I.G.P.

                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'Indicazione   Geografica   Protetta  (IGP)  «Sedano  Bianco  di
Sperlonga» e' riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga
che  risponde  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    2.1. Materia prima
    Nel   territorio,  di  cui  all'art.  3,  si  coltiva  il  sedano
appartenente  alla  specie  Apium  graveolens  L., ecotipo «Bianco di
Sperlonga»,  con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore
chiaro  e'  un  elemento  intrinseco  dell'ecotipo, che comunque puo'
essere enfatizzato con densita' di semina piu' fitta.
    2.2. Caratteristiche del prodotto
    All'atto   dell'immissione   al  consumo  il  «Sedano  Bianco  di
Sperlonga»  a  Indicazione  Geografica  Protetta deve rispondere alle
caratteristiche tipiche dell'ecotipo locale «Bianco di Sperlonga»:
      pianta: taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie;
      foglie: colore verde chiaro;
      piccioli  fogliari:  colore  bianco con leggera sfumatura verde
chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti;
      sapore:  dolce  e  solo  moderatamente  aromatico  che lo rende
particolarmente indicato ad essere consumato fresco;
      peso:
        calibro medio: da 500 a 800 grammi;
        calibro grosso: oltre 800 grammi.
                               Art. 3.
                 Delimitazione della zona geografica
    Il  «Sedano  Bianco di Sperlonga» Indicazione Geografica Protetta
(IGP)  deve essere coltivato e confezionato nel territorio del comune
di Fondi e del comune di Sperlonga.
                               Art. 4.
                         Prova dell'origine
    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando
per  ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in
uscita).  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in appositi
elenchi,   gestiti  dall'organismo  di  controllo,  delle  particelle
catastali  su  cui  avviene  la  coltivazione,  dei  produttori,  dei
confezionatori,  nonche' attraverso la dichiarazione tempestiva, alla
struttura  di  controllo,  delle  quantita' prodotte, e' garantita la
tracciabilita' e la rintracciabilita' (da monte a valle della filiera
di  produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche,
iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo da
parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto  disposto  dal
disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
    5.1. Tecnologia di coltivazione
    La  semina deve essere praticata a partire dal mese di luglio. Il
seme  puo'  essere  disposto  tal  quale  o confettato in cassette (a
spaglio)  oppure  in  contenitori  alveolati. Per la germinazione del
seme e' indispensabile la presenza di luce.
    La  produzione  del seme avviene direttamente in azienda dove gli
agricoltori  operano  la  selezione fenotipica (ossia ottenimento del
seme dalle piante migliori).
    Il   seme   prodotto  dalle  singole  aziende  locali,  ricadenti
nell'areale  di  cui  all'art.  3,  deve  essere  quello  iscritto al
registro  volontario  regionale  di cui alla legge regionale 1° marzo
2000, n. 15, che tutela la biodiversita' in agricoltura.
    Il  trapianto delle piantine deve avvenire quando le stesse hanno
raggiunto  un'altezza  di  10-15 cm circa. Il sesto di impianto e' di
25-35  cm  tra  le  file  e  25-35 cm sulla fila, con un investimento
ottimale di 10-12 piante/m2. E' ammesso un investimento massimo di 14
piante/m2.
    Il   fabbisogno  idrico  della  coltura  del  «Sedano  Bianco  di
Sperlonga»   e'  assicurato  mediante  irrigazione.  Sono  consentiti
sistemi irrigui a pioggia o di microirrigazione.
    La  concimazione  della  coltura del sedano deve essere impostata
con  riferimento  alle  successioni  di  cicli  colturali dell'intera
annata  agraria.  In  particolare  gli apporti di azoto devono essere
nell'anno  complessivamente  inferiori a 155 Kg/ha nel rispetto della
Direttiva 91/676/CEE.
    Il  controllo  delle  erbe infestanti deve essere particolarmente
curato  nei  primi 40-50 giorni dal trapianto in quanto il sedano, in
questa  fase,  presenta  un  accrescimento  lento  e pertanto e' poco
competitivo  nei  confronti  delle  erbe  infestanti.  La  lotta alle
malerbe e' effettuata con tecniche ecocompatibili quali: mezzi fisici
(solarizzazione) o mezzi manuali (sarchiatura o scerbatura). Tuttavia
e'  consentito  l'impiego  di  diserbanti  registrati  per la coltura
(antigerminelli)  sia  in  fase  di  pre-trapianto  che  in  fase  di
post-trapianto,   entro   un   termine   massimo   di   3   settimane
dall'impianto.
    La  difesa  dai  parassiti  deve  essere  effettuata  secondo  le
tecniche  di  lotta  integrata  al  fine  di  ridurre  al minimo o di
eliminare i residui di antiparassitari sul sedano.
    La  raccolta  del  «Sedano  Bianco di Sperlonga», va effettuata a
mano,  recidendo la pianta al di sotto del colletto. Le piante devono
essere adagiate nel contenitore, evitando che durante tale operazione
si  verifichino  sfregamenti  con  conseguente  rottura dei tessuti e
fuoriuscita  di  succhi  cellulari. Inoltre l'esposizione al sole del
prodotto dopo la raccolta va ridotta al minimo.
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    La  zona  di  produzione  del  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga» e'
caratterizzata  da  una situazione pedoclimatica molto favorevole per
la coltivazione del sedano.
    Il suolo e' costituito in parte da terreni calcari mesozoici e in
parte  da  terreni  alluvionali limoso-calcarei. Tipica della zona di
produzione e' la presenza di terreni con falda pressoche' affiorante,
compresi tra l'area di bonifica ed il mare, denominati «pantano», sui
quali  storicamente  si e' sviluppata la coltura del sedano, prima in
piena area e poi in coltura protetta. Su tali terreni, caratterizzati
da  una  soluzione  circolante  con un elevato grado di salinita', il
sedano trova il suo habitat elettivo che ne esalta le caratteristiche
intrinseche.
    Il  clima  della  zona  interessata  alla  IGP, di tipo marittimo
temperato,  e' caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e
18°C;  temperatura  media  mensile &60; a 10°C, per 1-3 mesi; e media
delle  minime  del  mese piu' freddo di 6,9°C; precipitazione annuale
medie  di  727 e 1133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In
particolare  nella  zona  costiera  si verifica uno stato di aridita'
intensa e prolungata da maggio ad agosto.
    Tutti   questi   parametri   risultano   essere   ideali  per  la
coltivazione del sedano.
    Le    caratteristiche   pedoclimatiche   influenzano   anche   le
caratteristiche  organolettiche del «Sedano Bianco di Sperlonga» come
ad esempio il sapore dolce e solo moderatamente aromatico.
    Il «Sedano Bianco di Sperlonga» e' stato introdotto nella zona di
Fondi  e  Sperlonga  intorno  agli anni '60. La coltura del sedano si
rivelo' fin da subito una valida forma di utilizzazione dell'area dei
«Pantani»,  compresa  fra  il  lago  di  Sperlonga ed il mar Tirreno,
caratterizzata  da falda affiorante, che oggi costituisce l'ambito di
elezione  della coltura. La presenza della coltura nell'areale di cui
all'art.   3  e'  comprovata  da  una  ricca  documentazione  fiscale
risalente  ai  primi  anni '60, fino ai giorni nostri, allorquando il
«Sedano  Bianco  di  Sperlonga», dopo una prima fase di introduzione,
trova  rapida  valorizzazione  commerciale  e  consumo sui mercati di
Roma.  Negli  ultimi  due  decenni  la  coltura  del  sedano ha fatto
registrare un trend di crescita costante.
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto,  conformemente  a  quanto  stabilito dall'art 10 del Reg. CEE
2081/92.
                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    8.1. Confezionamento
    La confezione del sedano puo' essere fatta:
      in  recipienti  contenenti  una fila di 4-5 sedani, per un peso
massimo di 5 Kg;
      in  recipienti  contenenti due file di 8-10 sedani, per un peso
massimo di 10 Kg.
    Per  le  confezioni  da 1 a 3 sedani e' obbligatoria la bollatura
del singolo cespo.
    8.2. Etichettatura
    La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri
di  stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e
relative  menzioni  (in  conformita',  alle  prescrizioni del Reg. CE
1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai
requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
      «Sedano   Bianco   di   Sperlonga»  seguita  dall'acronimo  IGP
(Indicazione Geografica Protetta), di dimensioni superiori rispetto a
tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e confezionatrice.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni
che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano
significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il
consumatore,   dell'indicazione   del   nome   dell'azienda  dai  cui
appezzamenti   di   terra   il  prodotto  deriva,  nonche'  di  altri
riferimenti  veritieri  e  documentabili  che  siano consentiti dalla
normativa  vigente  e  non  siano  in  contrasto con le finalita' e i
contenuti del presente disciplinare.
    La designazione «Sedano Bianco di Sperlonga» e' intraducibile.
                               Art. 9.
                                Logo
    9.1.   Il   logo  denominato  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga»  e'
costituito  da  un  rettangolo  con  fondo  di  colore giallo chiaro,
all'interno   del  quale  e'  posizionato  un  quadrato  avente  lati
frastagliati  di  colore  nero ed il fondo sfumato dal bianco al blu,
sul  quale vengono raffigurati due sedani che a loro volta sovrastano
quattro  onde,  di cui due con sfondo sfumato dal blu al bianco e due
con sfondo sfumato dal verde al bianco, tutte con bordi neri.
    Inoltre  in  basso  sono  presenti  le  scritte: SEDANO BIANCO di
colore  verde;  DI  SPERLONGA  di  colore  nero;  I.G.P. (Indicazione
Geografica Protetta) di colore nero.
    9.2.  Il  logo  si  potra'  adattare proporzionalmente alle varie
declinazioni di utilizzo.

                   ---->  Vedere a pag. 53  <----

    9.3. L'indice colorimetrico e' il seguente:
      sfondo giallo chiaro: Pantone 1205C;
      bordo nero: 100%;
      sfondo sfumato dal blu: C: 100% - M: 60%;
      costa sedano verde: Pantone 578C;
      costa sedano verde: Pantone 367C;
      costa sedano verde: Pantone 585C;
      costa sedano verde: Pantone 607C;
      onde con sfondo sfumato dal blu al bianco: C: 100% - M: 60% con
bordi nero 100%;
      onde  con  sfondo sfumato dal verde al bianco: C: 100% - M: 60%
con bordi nero 100%;
      SEDANO BIANCO: Pantone 7482C;
      DI SPERLONGA: Nero 100%;
      I.G.P.: Nero 100%.
                              Art. 10.
              Commercializzazione prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la I.G.P.
«Sedano  Bianco  di  Sperlonga»,  anche  a  seguito  di  processi  di
elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo
in  confezioni  recanti il riferimento alla detta denominazione senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito   dalla   registrazione  della  I.G.P.  «Sedano  Bianco  di
Sperlonga»  riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero
delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato
provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi registri ed a vigilare
sul  corretto  uso  della  denominazione  protetta.  In assenza di un
consorzio  di  tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte
dal   Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in  quanto
autorita'  nazionale  preposta  all'attuazione  del regolamento (CEE)
2081/92.


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